La nota esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricorda che la figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’Accordo Adr con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.

A partire dal 2019, l’Accordo Adr ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada. Questa prescrizione va ottemperata a partire dal 1° gennaio 2023.

A partire quella data, quindi, l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

La normativa vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle i quali i soggetti legati all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.

Il punto 1.8.3.2 dell’Accordo Adr prevede che la nomina del consulente Adr si possa applicare alle impese:
– nel caso in cui le loro attività riguardino quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti dal punto 1.1.3.6 e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a);
– nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b).

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.
Anche nelle condizioni non di obbligatorietà della nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.

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