La circolare ministeriale del 9 ottobre 2023 chiarisce varie questioni in materia di contratto a tempo determinato.
In primo luogo, viene ribadito che al contratto di lavoro può essere apposto, senza bisogno di alcuna giustificazione causale, un termine di durata non superiore ai dodici mesi.
Sul punto, la circolare chiarisce che ai fini del computo della durata di dodici mesi, non vanno considerati i rapporti a termine stipulati prima del 5 maggio 2023, sia in caso di rinnovo che di proroga degli stessi. Di conseguenza, a partire da quest’ultima data, i datori di lavoro potranno liberamente sottoscrivere (o prorogare o rinnovare) un contratto a termine senza bisogno di ricorrere alle causali giustificatrici, per la durata massima di dodici mesi, anche se vi è già stato un contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore, stipulato prima del 5 maggio 2023 (sia in caso di rinnovo che di proroga). Resta fermo, tuttavia, il rispetto della durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Qualora la durata sia superiore ai dodici mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, è necessario che ricorrano le causali di cui all’articolo 19. La suddetta durata massima di 24 mesi incontra due importanti eccezioni:
– la prima, relativa alle diverse disposizioni contenute nella contrattazione collettiva, che quindi può spingersi a disciplinare una durata maggiore dei 24 mesi;
– la seconda, che consente alle parti di sottoscrivere un ulteriore contratto a tempo determinato per la durata massima di dodici mesi presso la sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Sono inoltre confermate le quattro proroghe possibili nell’arco dei 24 mesi.
Anche in questo caso, se le proroghe o i rinnovi avvengono nei primi dodici mesi non richiedono l’introduzione della causale giustificatrice, mentre se si riferiscono a periodi successivi ai dodici mesi, è necessario rispettare la disciplina delle causali contenute nell’articolo 19.
La proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’apposizione del termine. Si ricade invece nell’ipotesi del rinnovo qualora un contratto a termine (con nuove ragioni) decorra dopo la scadenza del precedente contratto.
Anche in materia di “stop and go” restano valide le regole per le quali nel caso di contratto di durata inferiore a sei mesi è necessario attendere un’interruzione di almeno dieci giorni dalla data di scadenza prima di poter sottoscrivere un nuovo contratto a tempo determinato. Tale termine è di venti giorni in caso di contratto superiore a sei mesi.
Importanti novità ci sono invece in materia di causali giustificatrici del termine (art. 19). La nuova disciplina delle causali, infatti, valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva, introduce tre casistiche:
– art. 19 lettera a): i casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dai contratti aziendali stipulati dalle Rsa di tali associazioni o dalla Rsu;
– art 19 lettera b): in assenza di disposizioni da parte della contrattazione collettiva, le parti del contratto di lavoro possono individuare esigenze di natura tecnica organizzativa o produttiva tali da legittimare l’apposizione del termine.
Tale facoltà, tuttavia, viene concessa ai soli contratti che verranno sottoscritti entro il giorno 30 aprile 2024 (contratti che ovviamente potranno proseguire oltre tale data). Questa disposizione – particolarmente innovativa, perché come sapete tradizionalmente l’individuazione delle causali giustificatrici del termine non viene lasciata alla disponibilità dell’accordo individuale tra le parti – si spiega con l’obiettivo di prevedere un lasso di tempo entro il quale consentire alla contrattazione collettiva di esprimersi ai sensi dell’art. 19 lettera a). Decorso tale periodo, non sarà più possibile alle parti del contratto prevedere le causali.
– art. 19 lettera b-bis): per sostituire altri lavori, fatta eccezione per i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a g.cini@cna-gr.it