Firmata dal ministro Speranza l’ordinanza sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, dopo la fine dello stato di emergenza, che entrerà in vigore dal primo maggio fino e non oltre il 15 giugno. L’ordinanza prevede l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione nei seguenti casi:
– Per l’accesso ad aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
– per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
L’obbligo di indossare dispositivi di protezione è rivolto anche agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Si raccomanda, comunque, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. Non hanno l’obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Si evidenzia che nei luoghi di lavoro privati, per il momento, riteniamo valgano i protocolli condivisi tra imprese, sindacati e Governo. Quello attuale anti -Covid sottoscritto ad aprile 2020 e rinnovato un anno fa ad aprile 2021, prevede l’obbligo dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie.
Ricordiamo, infatti, che qualche settimana fa i ministeri della Salute, del Lavoro e delle Attività produttive hanno condiviso con le parti sociali di mantenere in vigore le misure del Protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Imprese e sindacati si rivedranno il 4 maggio per verificare se prorogare o modificare le attuali regole, che restano in vigore fino a quella data.
Il primo maggio segna il termine dell’obbligo del Green pass quasi ovunque. Da quella data si potrà accedere ai luoghi di lavoro senza Green Pass base o rafforzato e non sarà richiesto dunque neppure il tampone. Fa però eccezione il personale medico e del comparto sanitario, per il quale vale l’obbligo di vaccinazione fino al 31 dicembre 2022: pena la sospensione dal lavoro e dallo stipendio.
Ricordiamo che resta l ’obbligo vaccinale fino al 15 giugno per over 50, personale della scuola, personale della difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, servizi segreti e polizia penitenziaria. Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo per il personale medico.