Si ricorda che l’arco temporale interessato al rimborso è quello che va dal 1° Aprile al 30 Giugno 2013 e che le domande dovranno essere presentate ENTRO IL 31 Luglio 2013.
Si rammenta inoltre che l’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3 lett. a), definisce come “COMMERCIALE” il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per CONTO TERZI o per CONTO PROPRIO, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Pertanto quando l’Agenzia delle Dogane indica tra i soggetti beneficiari “gli esercenti l’attività di autotrasporto merci”, fa riferimento sia al trasporto di merci per conto di terzi che per conto proprio effettuato con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 Tonnellate”.
la Circolare Prot. RU75112 del 25 Giugno 2013 dell'Agenzia delle Dogane